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Sentenza della Cassazione conferma: è lecito registrare di nascosto

Posso registrare di nascosto con il mio smartphone una telefonata? Posso fare una ripresa video ai miei vicini di casa da utilizzare eventualmente in giudizio? Posso fotografare mio marito con l’amante? Posso fare gli screen delle conversazioni sulle app di messaggistica (es. WhatsApp, Fb messenger)? Posso…

Sono le domanda più gettonata del momento. Infatti 1 persona su 3 mi pone giornalmente questo tipo di richieste come se esistesse una regola imperitura e sempre valida da conoscere per la salvezza eterna. D’altronde cosa faccio di grave? – segue ogni volta – inquadro e scatto, senza far male a nessuno, è semplice!

La regola d’oro non esiste: quello stesso aggeggio può, da un lato decretare la tua discesa agli inferi, dall’altro garantirti l’accesso al paradiso. Sta a te valutare, la legge non ammette ignoranza! Come è evidente, bisogna sempre valutare caso per caso.

Interessante è stata la questione analizzata con sentenza dalla Suprema Corte qualche giorno fa: un brigadiere dei carabinieri, imputato in un processo penale perché, abusando della propria posizione, ha indotto una prostituta ad avere rapporti sessuali con lui. L’uomo aveva filmato gli incontri sessuali con la donna e, proprio da questi filmati sono emersi, a parere dei giudici, i gravi indizi di colpevolezza del militare. Per l’occasione i giudici hanno ricordato che “le registrazioni, video e/o sonore, tra presenti, o anche di una conversazione telefonica, effettuata da uno dei partecipi al colloquio, o da persona autorizzata ad assistervi, costituisce prova documentale valida e particolarmente attendibile, perché cristallizza in via definitiva ed oggettiva un fatto storico”. 

Quindi, in questo caso, sarebbe lecita la registrazione e quindi anche il suo utilizzo in giudizio. E ancora: nel particolare caso di violenza sessuale, le video registrazioni risultano particolarmente valide, per la ricostruzione oggettiva delle violenze. Le moderne tecniche di registrazione, alla portata di tutti, per l’uso massiccio dei telefonini smart, che hanno sempre incorporati registratori vocali e video, e l’uso di app dedicate per la registrazione di chiamate e di suoni, consentono una documentazione inconfutabile ed oggettiva del contenuto di colloqui e/o di telefonate, tra il violentatore e la vittima. Nel caso in oggetto la registrazione è stata effettuata dallo stesso ricorrente, ma la stessa potrebbe avvenire legittimamente anche da parte della vittima.

Infatti le registrazioni di conversazioni – e di video – tra presenti, compiute di propria iniziativa da uno degli interlocutori, non necessitano dell’autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell’art. 267 del cod. proc. pen. in quanto non rientrano nel concetto di intercettazione in senso tecnico, ma si risolvono, come sopra visto, in una particolare forma di documentazione, non sottoposta ai limiti ed alle formalità delle intercettazioni.

Ma attenzione! Non sempre è così. Registrare di nascosto quindi non è sempre lecito.

Il mio invito è quello di valutare bene la situazione che si ha di fronte ed utilizzare non solo la componente smart del vostro phone, ma anche quella in dotazione a noi esseri umani.

 

Armando De Lucia
IT Law & Privacy – Studio Legale DLP

 

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