Lo Studio crede fortemente nell'innovazione tecnologica e per questi motivi ha creato un dipartimento dedicato alle nuove tecnologie, per assistere privati e società su ogni questione legale attinente al mondo informatico e tecnologico in genere.
Internet, cloud, social network, email da anni fanno parte della vita quotidiana di ogni persona. I problemi legali connessi alle nuove tecnologie sono molteplici e di non sempre semplice soluzione. Le implicazioni giuridiche connesse toccano ambiti del diritto molto vasti: diritto civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto internazionale ecc ecc. A ciò bisogna aggiungere conoscenze in ambito informatico per comprendere correttamente l'evento informatico puro e semplice ed inquadrarlo nelle categorie del diritto.
Ciò è possibile solo tramite un approccio multi-disciplinare (informatico-giuridico, tecnico e investigativo) che permette al consulente/avvocato di offrire al cliente la corretta soluzione al caso concreto.
Ciò è possibile solo tramite un approccio multi-disciplinare (informatico-giuridico, tecnico e investigativo) che permette al consulente/avvocato di offrire al cliente la corretta soluzione al caso concreto.
Privacy
Il regolamento generale sulla protezione dei dati (in inglese General Data Protection Regulation), ufficialmente regolamento (UE) n. 2016/679 e meglio noto con la sigla GDPR, è un regolamento dell'Unione europea in materia di trattamento dei dati personali e di privacy. Con questo regolamento, la Commissione europea intende rafforzare e rendere più omogenea la protezione dei dati personali di cittadini dell'Unione europea e dei residenti nell'Unione europea, sia all'interno che all'esterno dei confini dell'Unione europea (UE). Il GDPR pone fortemente l'accento sulla responsabilizzazione dei titolari e dei responsabili del trattamento, affinché adottino autonomamente una serie di comportamenti che permettano di dimostrare l'adozione di misure idonee al rispetto del Regolamento stesso. La logica di base è infatti quella per cui prima si dovrà realizzare un'organizzazione adeguata alla tutela della privacy, e solo in un secondo momento il Garante si esprimerà sulla correttezza e adeguatezza delle scelte realizzate.
Web e Aziende
Quasi tutte le aziende operano online o perché hanno un negozio virtuale o semplicemente perché hanno un sito web vetrina. Ma quante si sono mai chieste: "quali sono le implicazioni giuridiche di tale scelta? Quali sono gli accorgimenti da usare per non incorrere in pesanti condanne?" Statisticamente quasi nessuna.
Nella migliore delle ipotesi ci si affidata ad un tecnico informatico che seguirà il nascere del nostro sito o della nostra identità digitale, dalla creazione del marchio, all'acquisto del dominio, alla creazione dei contenuti ecc. E' abbastanza logico dedurre che una singola persona non ha conoscenze a sufficienza per seguire in modo professionale tutte le attività. Questo è quello che succede quando ci si affida ad agenzie non attente, che non hanno un consulte legale altamente specializzato in tali materie o peggio ancora quando ci si affida all'amico "bravo in informatica".
Allora è di vitale importanza avere una consulenza legale che vi illustri tutte le implicazioni giuridiche e vi guidi nelle fasi più delicate, soprattutto per evitare pesantissime condanne penali, civili ed amministrative che potrebbero compromettere la vostra attività d'impresa. Il primo passo è: essere coscienti di ciò che accade nel "mondo digitale" della vostra azienda. Solo così potrete agire legalmente e mantenere al riparo la vostra attività da spiacevoli conseguenze legali. La realtà virtuale oggi è tanto importante quanto quella reale!
Contatta il nostro Studio per una consulenza
Reati informatici
I reati informatici, sono quei reati compiuti per mezzo o nei confronti di un sistema informatico, cioè un personal computer, ovvero di un sistema telematico, cioè una rete di computers. Il computer, infatti, può essere il bersaglio di un reato, ed in questo caso l’obiettivo di colui che commette l’illecito si ravvisa nel sottrarre o distruggere le informazioni contenute nella memoria dello stesso personal computer. In altri casi, invece, il computer può costituire un mezzo per la commissione di reati, ad esempio nel caso di chi utilizzi lo stesso per la realizzazione di frodi.
I crimini informatici sono caratterizzati dalla dematerializzazione, dal superamento dell'idea di territorio nazionale e dall'elevato livello di tecnologia.
Lo Studio si avvale di tecnici informatici e di esperti in computer forensics per una corretta raccolta, gestione e conservazione delle evidenze informatiche.
Diffamazione online
Postare un commento offensivo sulla bacheca di Facebook della persona offesa integra il reato di diffamazione a mezzo stampa. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 24431/2015. Deve infatti ritenersi che la condotta di postare un commento sulla bacheca Facebook realizza la pubblicizzazione e la diffusione del commento, per la idoneità del mezzo utilizzato a determinare la circolazione del commento tra un gruppo di persone comunque apprezzabile per composizione numerica, di guisa che, se offensivo tale commento, la relativa condotta rientra nella tipizzazione codicistica descritta dal terzo comma dell'art. 595 c.p.p.
Pena base: reclusione da sei mesi a tre anni
Pena base: reclusione da sei mesi a tre anni
Furto di identità
Il furto d'identità in rete, noto come "identify theft", riconducibile soprattutto alla errata custodia delle credenziali di accesso o alla creazione di account falsi da parte di soggetti terzi, viene ricondotto dalla giurisprudenza di legittimità più recente nell'ambito del reato di cui all'art. 494 del codice penale, ovvero alla sostituzione di persona.
In particolare, si è notato che il fenomeno della violazione dell'identità personale dell'utente iscritto ad un social network è per lo più riconducibile alla creazione di un account falso da parte di un terzo (c.d. "fake").
Pena base: reclusione fino a un anno
Pena base: reclusione fino a un anno
Phishing
E’ una particolare tipologia di truffa realizzata sulla rete Internet attraverso l’inganno degli utenti. Si concretizza principalmente attraverso messaggi di posta elettronica ingannevoli: attraverso una e-mail, solo apparentemente proveniente da istituti finanziari (banche o società emittenti di carte di credito) o da siti web che richiedono l'accesso previa registrazione (web-mail, e-commerce ecc.). Il messaggio invita a fornire i propri riservati dati di accesso al servizio. Solitamente nel messaggio, per rassicurare falsamente l'utente, è indicato un collegamento (link) che rimanda solo apparentemente al sito web dell'istituto di credito o del servizio a cui si è registrati. In realtà il sito a cui ci si collega è stato artatamente allestito identico a quello originale. Qualora l'utente inserisca i propri dati riservati, questi saranno nella disponibilità dei criminali.
Si può rispondere dei delitti di sostituzione di persona (art. 494 c.p.), accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.) e truffa (art. 640 c.p.)
Si può rispondere dei delitti di sostituzione di persona (art. 494 c.p.), accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.) e truffa (art. 640 c.p.)
Contratti Online
Come è noto, sempre più numerosi sono gli scambi Internet e sempre più numerosi sono gli utenti che ogni giorno comprano beni o servizi sul web da parte di imprese italiane o straniere. Gli scambi via Internet portano alla conclusione dei cosiddetti contratti telematici, i quali sono accompagnati da una pluralità di possibili tecniche giuridiche. Prendiamo in considerazione, il contratto che più spesso si incontra nell’ambito del web e cioè quello tra imprese (che offrono beni e servizi), da un lato, e consumatori, dall’altro lato, avendo come punto di riferimento il territorio italiano. Questi contratti di massa e per adesione si basano, per la maggior parte, sull’offerta al pubblico e vengono per lo più accettati dagli utenti attraverso il noto meccanismo del “point and click”. Con la modalità "point and click" l’acquirente, attraverso un comportamento concludente, che si estrinseca cliccando con il mouse sul bottoncino col “carrello”, il cosiddetto pulsante negoziale virtuale, esprime la sua volontà di concludere il contratto e a seguito di un click si realizza l’incontro delle volontà delle parti che porta alla conclusione del contratto, rendendolo efficace. Il click vale, dunque, come consenso.