Obbligazioni e contratti




Lo Studio assiste privati ed imprese in materia obbligazioni e contratti sia nella fase "nativa" (redazione del contratto) sia nella fase "patologica" (controversie relative al contratto), in via stragiudiziale o giudiziale

La risoluzione della controversia passa necessariamente da un tentativo di risoluzione stragiudiziale, e ciò attraverso metodi di risoluzione alternativi al processo (es. mediazione, arbitrato, conciliazione). Qualora sia ravvisata l'indisponibilità delle parti a raggiungere un accordo si passa alla fase giudiziale, e ciò un processo civile davanti ad un giudice che risolverà la questione con sentenza, valutate le richieste delle parti


Redazione contratti


E' buona norma, in tutte le trattative, redigere un contratto in forma scritta che stabilisca analiticamente gli obblighi delle parti per garantire certezza del diritto ed essere facilitati nella prova in caso di controversia. Tale contratto dovrà essere realizzato "su misura", come un abito sartoriale, da un professionista del diritto, in quanto solo in questo modo potrà rispettare la vostra volontà, oltre che prevedere delle clausole per garantire certezza dei rapporti giuridici. Al bando modelli prestampati o trovati sul web! La domanda che dovete porvi è se, per i vostri affari, preferite l'assistenza specializzata di un legale che vi indichi la strada migliore per le vostre trattative o preferite giocare alla roulette e sperare nella buona sorte del destino.
Il nostro Studio non redige contratti “preconfezionati”! Tutti gli atti vengono predisposti da professionisti della materia solo dopo un attento esame del caso, alla luce di tutte le informazioni e della eventuale documentazione fornite dal cliente, al fine di tutelare al meglio i suoi interessi.

Contatta il nostro Studio per una consulenza specializzata su misura



Contratti Online


Come è noto, sempre più numerosi sono gli scambi Internet e sempre più numerosi sono gli utenti che ogni giorno comprano beni o servizi sul web da parte di imprese italiane o straniere. Gli scambi via Internet portano alla conclusione dei cosiddetti contratti telematici, i quali sono accompagnati da una pluralità di possibili tecniche giuridiche. Prendiamo in considerazione, il contratto che più spesso si incontra nell’ambito del web e cioè quello tra imprese (che offrono beni e servizi), da un lato, e consumatori, dall’altro lato, avendo come punto di riferimento il territorio italiano. Questi contratti di massa e per adesione si basano, per la maggior parte, sull’offerta al pubblico e vengono per lo più accettati dagli utenti attraverso il noto meccanismo del “point and click”. Con la modalità "point and click" l’acquirente, attraverso un comportamento concludente, che si estrinseca cliccando con il mouse sul bottoncino col “carrello”, il cosiddetto pulsante negoziale virtuale, esprime la sua volontà di concludere il contratto e a seguito di un click si realizza l’incontro delle volontà delle parti che porta alla conclusione del contratto, rendendolo efficace. Il click vale, dunque, come consenso.

Contatta il nostro Studio per una consulenza personalizzata


Obbligazioni e controversie


L'obbligazione è un vincolo giuridico che si crea tra due o più soggetti, creditore e debitore, in base al quale il debitore s'impegna a compiere una prestazione a favore del creditore. Tale obbligo può nascere ad esempio da un contratto, da una volontà unilaterale oppure da un fatto illecito. Una volta nata l'obbligazione si è costretti ad eseguire la relativa prestazione, ma cosa accade se la prestazione non è eseguita o non eseguita secondo quanto si era promesso? In questi casi avremo inadempimento dell'obbligazione che potrà far nascere una responsabilità per i danni subiti dal creditore. Il debitore inadempiente sarà quindi tenuto al risarcimento dei danni subiti dal creditore. L'art. 1223 c.c. dispone che il risarcimento del danno è dovuto per la perdita subita e il mancato guadagno subiti dal creditore. Ma che s'intende per perdita subita e mancato guadagno? I due concetti vengono anche indicati come danno emergente e lucro cessante. Il danno emergente è la perdita subita, mentre il lucro cessante è il mancato guadagno. Danno emergente e lucro cessante individuano, quindi, due concetti diversi anche dal punto di vista temporale in quanto il primo si è già prodotto mentre il secondo, cioè il lucro cessante, deve ancora prodursi o, meglio, indica un guadagno che si sarebbe prodotto se non vi fosse stato d'inadempimento del debitore. Possiamo parlare di lucro cessante quando, ad esempio, il creditore non riesca a ottenere un macchinario dal debitore. In questo caso il debitore dovrà risarcire anche il mancato guadagno che il creditore avrebbe realizzato se la macchina fosse stata fornita e utilizzata per la sua attività.

Contatta il nostro Studio per una consulenza personalizzata