Separazione: le foto prelevate dal noto social network possono essere portate in giudizio e fornire prova del fatto.
Lo ha stabilito il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere su una vicenda che prende spunto dalla richiesta di assegno di mantenimento della moglie nei confronti dell’ex marito a seguito di separazione. La coniuge asseriva di non poter lavorare in quanto malata e quindi pretendeva che dovesse essere il suo ex a mantenerla.
Nulla di nuovo fin quando il marito produce in giudizio foto che ritraevano la ex moglie in compagnia di un altro uomo, tale dott. B.. Foto pubblicate sul profilo Facebook della stessa in diversi periodi dell’anno ed in diverse località, anche turistiche. Veniva prodotto altresì copia delle informazioni di base relative al c.d. profilo della ricorrente (ex moglie), sotto la voce “situazione sentimentale” viene indicato espressamente “impegnata con dott. B”.
Il Giudice provvedeva a rigettare la richiesta avanzata dalla ex moglie affermando che il convenuto marito aveva dimostrato la sussistenza di una relazione sentimentale duratura e stabile con il dott. B. da parte della ricorrente.
Il Giudice provvede a motivare nel seguente modo: sul punto si osserva che tali documenti devono ritenersi acquisibili ed utilizzabili: è noto, infatti, che il social network “Facebook” si caratterizza, tra l’altro, per il fatto che ciascuno degli iscritti, nel registrarsi, crea una propria pagina nella quale può inserire una serie di informazioni di carattere personale e professionale e può pubblicare, tra l’altro, immagini, filmati ed altri contenuti multimediali; sebbene l’accesso a questi contenuti sia limitato secondo le impostazioni della privacy scelte dal singolo utente, deve ritenersi che le informazioni e le fotografie che vengono pubblicate sul proprio profilo non siano assistite dalla segretezza che, al contrario, accompagna quelle contenute nei messaggi scambiati utilizzando il servizio di messaggistica (o di chat) fornito dal social network; mentre queste ultime, infatti, possono essere assimilate a forme di corrispondenza privata, e come tali devono ricevere la massima tutela sotto il profilo della loro divulgazione, quelle pubblicate sul proprio profilo personale, proprio in quanto già dì per sé destinate ad essere conosciute da soggetti terzi, sebbene rientranti nell’ambito della cerchia delle c.d. “amicizie” del social network, non possono ritenersi assistite da tale protezione, dovendo, al contrario, essere considerate alla stregua di informazioni conoscibili da terzi. In altri termini, nel momento in cui si pubblicano informazioni e foto sulla pagina dedicata al proprio profilo personale, si accetta il rischio che le stesse possano essere portate a conoscenza anche di terze persone non rientranti nell’ambito delle c.d. “amicizie” accettate dall’utente, il che le rende, per il solo fatto della loro pubblicazione, conoscibili da terzi ed utilizzabile anche in sede giudiziaria;
Alla moglie non resta altro che pagare le spese processuali (circa 1.700,00 euro) e dire definitivamente addio all’assegno di mantenimento.