Con il provvedimento in commento il Tribunale di Roma, ritorna su una questione che, ormai, comincia a riproporsi con una certa frequenza nelle aule giudiziarie: quella, cioè, relativa alla pubblicazione sui cosiddetti “social networks” di immagini o notizie riguardanti minori.
Questa volta, tutto è nato dal caso di un sedicenne che ha chiesto tutela contro la madre che proprio non riusciva ad astenersi dal postare sue foto sui social, accompagnate da commenti. Il giudice ha dunque imposto al genitore di rimuovere le foto e non postare più nuovi contenuti sul figlio, pena una multa di 10mila euro.
Pur in mancanza di un espresso richiamo normativo, è da ritenere che la pronuncia trovi il suo fondamento nel dettato dell’art. 10 c.c., concernente la tutela del diritto all’immagine, nonché degli artt. 1 e 16, comma 1 , della Convenzione di New York sui diritti del Fanciullo, ai sensi dei quali è vietata ogni interferenza arbitraria nella vita privata dei minori degli anni diciotto. Inoltre, ai sensi dell’art. 96 della legge sulla protezione del diritto d’autore (legge 22.4.1941 n. 633) “il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa”, salvo che la riproduzione dell’immagine sia giustificata dalla notorietà, dall’ufficio pubblico ricoperto o da particolari necessità scientifiche, culturali o di sicurezza, o salvo ancora che la riproduzione sia collegata ad avvenimenti di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. (art. 97). La pubblicazione dell’immagine senza il consenso dell’interessato è comunque illecita quando rechi un pregiudizio all’onore, alla reputazione o al decoro della persona ritratta (art. 97, comma 2, Legge 22 aprile 1941, n. 633).
In assenza di norme specifiche, il consenso alla pubblicazione delle immagini relative ai minori deve essere espresso dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale. Con riferimento al trattamento dei dati personali, del resto, il principio è chiaramente espresso dall’art. 8 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27.4.2016, che entrerà in vigore il 25.5.2018, il quale specifica che “per quanto riguarda l’offerta diretta di servizi della società dell’informazione ai minori, il trattamento di dati personali del minore è lecito ove il minore abbia almeno 16 anni. Ove il minore abbia un’età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale”.